La conciliazione in sede sindacale è disciplinata dall’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Raggiunto l’accordo, viene redatto il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Direzione territoriale del Lavoro che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente.
In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.